Genitori separati: come organizzare le vacanze con i figli

Quando i genitori si separano, l’organizzazione delle vacanze con i figli richiede un importante sforzo comunicativo e organizzativo.
In linea di massima il Tribunale, nel decidere il regime di visita dei figli minori, stabilisce soltanto che le festività estive debbano essere trascorse dai figli 15 giorni con ciascun genitore; mentre per quelle religiose stabilisce il principio dell’alternanza.
Le sentenze tribunalizie non specificano però in maniera puntuale i dettagli relativi alle modalità e alle tempistiche dell’organizzazione delle vacanze, siano esse organizzate in Italia o all’estero, nonché le conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni indicate in sentenza.
A prescindere dalla destinazione, il Codice Civile prevede l’obbligo di comunicare all’altro genitore il luogo di vacanza dei figli; il diritto di avere conoscenza del posto dove i minori trascorreranno le vacanze insieme al genitore si ricava dall’art. 143 C.c., che obbliga entrambi i coniugi “alla collaborazione nell’interesse della famiglia”.
La mancata osservanza di questa prescrizione può dar luogo a conseguenze civilistiche in quanto l’altro genitore potrà, ad esempio, richiedere la modifica delle condizioni della separazione se prova che l’iniziativa dell’altro genitore è pregiudizievole per la prole.
Quindi, sebbene il genitore sia libero di scegliere il luogo di villeggiatura, tuttavia è buona prassi comunicare all’altro genitore sia l’indirizzo che il recapito telefonico per contattare i figli.
Le spese della vacanza dovranno essere sostenute interamente dal genitore con il quale i minori trascorreranno le stesse, ma il genitore non collocatario è comunque obbligato a corrispondere il mantenimento anche nel periodo in cui è in vacanza con la prole.
Se, invece, un genitore vuole trascorrere un periodo di vacanza all’estero, nella maggior parte dei casi, nella sentenza di separazione viene previsto l’assenso reciproco dei genitori al rilascio del passaporto, anche se, nella prassi, accade che i genitori si accordino sulla concessione al rilascio solo al compimento della maggiore età oppure ponendo il divieto per alcune destinazioni.
Laddove il provvedimento emesso dal Giudice non abbia previsto nulla in tal senso, allora un genitore non può vietare all’altro di portare il figlio fuori dall’Italia (a meno che non ci siano motivi di sicurezza internazionale oppure, ad esempio, un fondato timore che il genitore voglia trasferirsi all’estero con il bambino). In caso di rifiuto ingiustificato, l’altro genitore può rivolgersi al Giudice tutelare presso il Tribunale, il quale, effettuati i dovuti controlli, autorizza il rilascio del passaporto.
Nella pratica, dunque, al fine di evitare discussioni e far trascorrere un sereno periodo di vacanza alla prole, è opportuno:
- programmare ed accordarsi in anticipo sul periodo da trascorrere con i minori;
- comunicare il luogo della destinazionee il recapito telefonico per permettere all’altro coniuge di mettersi in contatto con i figli;
- informare in anticipo i minori sugli accordi presi tra i genitori, così da evitare distacchi traumatici, soprattutto con il genitore collocatario;
- verificare l’assenza di situazioni di pericolo (ad esempio, sanitarie) della meta prescelta.
Avvocato Simona Lucianelli